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Il contratto di rete



Dall’attuale definizione normativa di contratto di rete, si può desumere come quest’ultimo possa qualificarsi come contratto plurilaterale con comunione di scopo, attraverso il quale più imprenditori “si uniscono” per dar vita a progetti tesi ad accrescere e ampliare le proprie capacità-potenzialità innovative e competitive. Quanto detto è racchiuso nell’articolo 3 comma 4-ter del D.L 5/2009 che dispone: “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa…”

La prima parte del  sopra citato comma  dà una chiara definizione del contratto di rete, da cui dedurre sia il cosiddetto scopo-fine che è quello “di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”; sia gli scopi-mezzi, frutto dell’enunciazione degli obblighi a cui gli imprenditori, sulla base del programma comune di rete, si vincolano e, nel dettaglio, a:

  • collaborare in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese;
  • scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale o tecnologica
  • esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Il programma di rete e la sua realizzazione costituiscono il cuore del contratto, attraverso cui vengono tracciate le linee della futura attività della rete e raggiunti gli obiettivi posti alla base della stipulazione: incremento di innovazione e competitività.

Esso dovrà contenere i diritti ed obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità per il perseguimento dello scopo comune. Tali elementi costituiscono il contenuto minimo e necessario del programma determinato ex lege, qualunque sia la declinazione scelta del programma comune, scambio informazioni, collaborazione o esercizio in comune di una o più attività.

In particolare è opportuno esplicitare, in maniera quanto più possibile dettagliata, le attività e le modalità che si intendono mettere in pratica al fine del perseguimento dello scopo.  E’ possibile immaginare svariate tipologie di attività consistenti, ad esempio, nella realizzazione di una piattaforma informatica di commercializzazione di prodotti e servizi realizzati dalle imprese aderenti, nella definizione di linee comuni di marketing, nella creazione e nella gestione di un marchio comune oppure nella partecipazione a fiere, mercati o altre manifestazioni nelle quali si realizzano iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare l’immagine delle imprese aderenti alla rete. Queste e molte altre attività possono costituire parte integrante del programma di rete per il raggiungimento degli obiettivi.

Ad oggi più di 29.000 imprese hanno deciso di unirsi e rilanciare la propria competitività per dar vita ad una collaborazione produttiva. Ma quali sono i vantaggi concreti che un’azienda può ottenere se decide di fare Rete?  Lavorare in rete significa:

  • maggiore capacità di accumulare conoscenza ed incremento di innovazione: la rete, pur essendo un soggetto incaricato di eseguire determinate attività, si alimenta dell’esperienza e delle competenze delle imprese partecipanti. Le imprese aderenti possono sviluppare una maggiore capacità innovativa grazie a scambi di know how e competenze con altre imprese della rete;
  • economie di scala: la condivisione di risorse, siano esse finanziarie, tecniche o umane, comporta il godimento di economie di scala;
  • ampliamento della gamma di beni e servizi prodotti senza modificare il proprio core business: l’interazione con altre imprese della rete potrebbe avere come effetto quello di proporre nuove idee e nuove offerte alla propria clientela, valorizzando le produzioni di aziende della rete che hanno attività complementari o che si trovano a diversi livelli della stessa filiera;
  • maggiore potere contrattuale e riduzione dei costi: lavorando in rete si possono abbassare i costi dei fattori produttivi in quanto la Rete può agire anche come centrale acquisti e grazie, alla maggiore forza contrattuale nei confronti di fornitori, si possono ottenere prezzi più favorevoli;
  • maggiore rapidità di risposta agli stimoli del mercato e riduzione del time to market: grazie alla cooperazione tra imprese, diventa possibile per le imprese aderenti rispondere in modo più rapido e adeguato all’evoluzione della domanda e alle sfide poste dal mercato e tutto ciò permette di ridurre significativamente il time to market;
  • accesso ad un mix differenziato di idee: il contatto con le altre imprese della rete, pur potendo creare fenomeni di imitazioni, potrebbe anche essere foriero di nuove soluzioni, specifiche per la propria produzione e quindi altamente innovative;
  • migliore accesso ai capitali: la Rete, grazie alla sua significatività, potrebbe ricevere un’attenzione maggiore da parte di istituti di credito o da parte della pubblica amministrazione ed ottenere risultati rilevanti in termini di finanziamenti bancari o incentivi pubblici;
  • ingresso in nuovi mercati e incremento dei volumi di vendita: la Rete potrebbe dare maggiore visibilità alle imprese aderenti sul piano internazionale, con la conseguente possibilità di accedere a nuovi mercati aumentando così le opportunità di vendita. La rete funge così da catalizzatore di nuove esperienze in nuovi mercati, ormai sbocco necessario per tante aziende

Questi e molti altri ancora sono i vantaggi connaturati dell’ unirsi in rete e il tutto può essere riassunto in: maggiore efficienza, maggiore flessibilità e maggiore creatività.

Documenti allegati:
WP 1.1 al 16.12.21

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